[1]- Sequestro e confisca

[2]1 Ciascuna Parte prende le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente all'ordinamento giuridico interno, per permettere il sequestro e la confisca di: a merci, documenti e altri strumenti usati o destinati a essere usati per commettere i reati di cui agli articoli da 15 a 17 della presente Convenzione; b i proventi di tali reati, o proprieta' del valore corrispondente a tali proventi.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art25 · fonte su Normattiva