[1]- Clausola federale

[2]1 Uno Stato federale puo' riservarsi il diritto di onorare gli impegni derivanti dai capi II, IV, V e VI della presente Convenzione nella misura in cui siano compatibili con i principi fondamentali che regolano i rapporti tra il proprio governo centrale e gli Stati membri o altre entita' territoriali simili, a condizione che esso sia in grado di cooperare come stabilito ai capi III e VII. 2 Quando esprime a riserva di cui al paragrafo 1, uno Stato federale non puo' applicare i termini di tale riserva per escludere o diminuire sostanzialmente i propri obblighi di adottare le misure di cui ai capi III e VII. In ogni caso, esso deve dotarsi di estese ed efficaci capacita' di applicazione della normativa in relazione a tali misure. 3 Con riguardo alle disposizioni di questa Convenzione la cui applicazione e' competenza di ciascuno Stato membro o altra entita' territoriale simile che in base al sistema costituzionale della federazione non siano obbligati ad adottare misure legislative, il governo federale informa le autorita' competenti di tali Stati delle suddette disposizioni, esprimendo parere favorevole e incoraggiandoli ad assumere iniziative adeguate per darvi esecuzione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art36 · fonte su Normattiva