[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti", Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale di tutti gli Stati; Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalita' concludendo un trattato di estradizione; Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte; hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1 Obbligo di estradare

[4]Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-18;146~trattato-art1 · fonte su Normattiva