[1]- Coordinamento interno

[2]1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorita' pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 maggio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-05-03;39~convenzione-art4 · fonte su Normattiva