Art. 4 (Convenzione)
[1]- Coordinamento interno
[2]1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorita' pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 maggio 2019
