1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversita' e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat. 2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~accordo-art2 · fonte su Normattiva