1. Le parti istituiscono un Santuario marino nella zona del Mediterraneo definita all'articolo 3, la cui diversita' e ricchezza biologica costituiscono fattori indispensabili alla protezione dei mammiferi marini nel loro habitat. 2. Nel Santuario le parti proteggono i mammiferi marini di ogni specie.
Testo vigente dal 30 ottobre 2001
