1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresi', con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato puo' essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato e' presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Testo vigente dal 30 ottobre 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-11;391~art3 · fonte su Normattiva