[1]: SEGRETARIATO

[2]Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovra':

  • a)organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall'Articolo 11 ed assicurarne il servizio;
  • b)ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
  • c)redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformita' con gli Articoli 7 e 9;
  • d)notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformita' con l'Articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
  • e)incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo;
  • f)cominicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
  • g)adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art12 · fonte su Normattiva