Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi
Art. 12 (Protocollo)
[1]: SEGRETARIATO
[2]Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovra':
- a)organizzare le riunioni delle Parti, come disposto dall'Articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b)ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
- c)redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformita' con gli Articoli 7 e 9;
- d)notificare le Parti di ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformita' con l'Articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e)incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori e ad agire in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo;
- f)cominicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g)adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.
Testo vigente dal 8 settembre 1988
