[1]: PARTI CHE ADERISCONO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE

[2]Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalita' dei suoi obblighi a termini dell'articolo 2 e dell'articolo 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle Organizzioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art17 · fonte su Normattiva