[1]in vigore

[2]1 Il presente Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data in cui saranno state soddisfatte le seguenti condizioni:

[3](a) almeno otto Stati avranno depositato gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione, e

[4](b) il Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' con l'Articolo 29, avra' ricevuto l'informazione che coloro che dovrebbero contribuire in base all'Articolo 10 della Convenzione sul Fondo del 1971, emendata dal presente Protocollo, nell'anno solare precedente hanno ricevuto una quantita' totale di almeno 450 milioni di tonnellate di idrocarburi che danno luogo a contributi.

[5]2 Tuttavia, il presente Protocollo non entrera' in vigore prima che sia entrata in vigore la Convenzione sulla Responsabilita' del 1992.

[6]3 Per tutti gli Stati che ratificano, accettano, approvano o aderiscono al presente Protocollo dopo che le condizioni per l'entrata in vigore, di cui al paragrafo 1, saranno state soddisfatte, il Protocollo entrera' in vigore 12 mesi dopo la data in cui essi avranno depositato il relativo strumento.

[7]4 Al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo, ogni Stato potra' dichiarare che tale strumento non avra' effetto ai fini del presente Articolo fino alla scadenza del periodo di sei mesi, di cui all'Articolo 31.

[8]5 Ogni stato che abbia formulato una dichiarazione ai sensi del paragrafo precedente potra' ritirarla in qualsiasi momento per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione. Ogni ritiro avra' effetto alla data di ricezione della notifica, e si riterra' che ogni Stato che ritira la propria dichiarazione abbia depositato in quella data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente Protocollo.

[9]6 Si riterra' che ogni Stato che ha espresso una dichiarazione ai sensi dell'Articolo 13, paragrafo 2, del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969 abbia altresi' espresso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo. Si riterra' che il ritiro di una dichiarazione ai sensi di detto Articolo 13, paragrafo 2, sia valido anche ai sensi del paragrafo 5 del presente Articolo.

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art30 · fonte su Normattiva