[1]: COMPUTO DEI LIVELLI REGOLAMENTATII

[2]Ai fini degli articoli 2 e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Annesso A, i livelli calcolati: (a) della sua produzione:

  • i)moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Annesso A.
  • ii)addizionando i risultati, per ogni categoria; (b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando mutatis mutandis, la procedura stabilita al paragrafo (a); (c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, cosi' come determinato in conformita' con i paragrafi (a) e (b). Tuttavia, a decorrere dal 1› gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potra' essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

Testo vigente dal 8 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;393~protocollo-art3 · fonte su Normattiva