FONDAMENTALI 1. Le Parti controllano e riducono le loro emissioni di zolfo per proteggere la salute e l'ambiente da ogni effetto nocivo, in particolare dall'acidificazione e vigilano per quanto possibile, e senza che cio' debba comportare costi eccessivi, affinche' i depositi di composti ossidati di zolfo non superino a lungo termine i carichi critici per lo zolfo, espressi, nell'annesso I, in depositi critici, in base alle attuali conoscenze scientifiche. 2. In un primo tempo le Parti dovranno almeno ridurre e stabilizzare le loro emissioni annue di zolfo, rispettando il calendario ed i livelli specificati all'annesso II: 3. Inoltre ogni Parte:

  • a)la cui superficie totale e' superiore a 2 milioni di km2;
  • b)che si e' impegnata ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra a raggiungere un tetto nazionale di emissioni non eccedente il livello delle sue emissioni nel 1990 oppure, se quest'ultimo e' inferiore, il livello che e' tenuta a raggiungere ai sensi del Protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30% delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri, come indicati nell'annesso II;
  • c)le cui emissioni annuali di zolfo che contribuiscono all'acidificazione in zone soggette alla giurisdizione di un'altra o di piu' altre zone, provengono unicamente dall'interno di zone dipendenti dalla sua giurisdizione menzionate nell'annesso III sotto il nome di zone di gestione degli ossidi di zolfo (ZGOS) e che ha presentato una documentazione a tal fine;
  • d)che, nel firmare il presente Protocollo o aderirvi, ha precisato che intende avvalersi del presente paragrafo; deve almeno ridurre e stabilizzare le sue emissioni annuali di zolfo nelle zone menzionate, nel rispetto del calendario e dei livelli specificati all'annesso II. 4. Inoltre le Parti applicheranno nei confronti delle fonti nuove e di quelle esistenti, le misure di riduzione delle emissioni di zolfo piu' efficaci, adattate alla loro specifica situazione, in particolare: - misure volte ad accrescere l'efficacia energetica; - misure volte ad accrescere lo sfruttamento delle energie rinnovabili; - misure volte a ridurre il tenore in zolfo di alcuni combustibili e ad incentivare l'uso di combustibili a basso tenore di zolfo, compreso l'uso combinato di combustibile ad elevato tenore di zolfo e di combustibili a basso tenore di zolfo, o che non contengono zolfo; - misure atte a consentire l'uso delle migliori tecnologie disponibili non comportanti costi eccessivi ai fini della lotta contro le emissioni, ispirandosi ai principi direttivi enunciati all'annesso IV. 5. tutte le Parti, ad eccezione di quelle vincolate dall'Accordo sulla qualita' dell'aria concluso dagli Stati Uniti e dal Canada nel 1991, devono come minimo:
  • a)applicare valori limiti di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V a tutte le nuove grandi fonti fisse di combustione;
  • b)applicare, non oltre il 1 luglio 2004, e se possibile senza che cio comporti dei costi eccessivi, dei valori limite di emissione almeno altrettanto rigorosi di quelli specificati nell'annesso V, alle grandi fonti fisse di combustione: esistenti aventi una potenza superiore a i 500 MWth, tenuto conto della rimanente durata utile di un impianto, calcolata dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo ovvero applicare limiti di emissione equivalenti o altre disposizioni appropriate, in modo da raggiungere i tetti specificati per le emissioni di zolfo all'annesso II ed in seguito, riavvicinarsi ai carici critici indicati nell'annesso I; applicare, non oltre il 1 luglio 2004, valori limiti di emissione o limiti di erissione alle grandi fonti fisse di combustione con una potenza da 50 a 500 MWth, secondo l'annesso V.
  • c)applicare, non oltre due anni dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, norme nazionali relative al tenore in zolfo del gasolio almeno altrettanto rigorose di quelle specificate all'Annesso V. Nel caso in cui 1'approvigionamento in gasolio non possa diversamente essere garantito, lo Stato ha facolta' di prolungare fino a dieci anni il termine previsto nel presente capoverso. In questo caso dovra specificare il suo intento di prolungare detto termine in una dichiarazione che sara' depositate contestualmente allo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 6. Le Parti possono inoltre utilizzare strumenti economici per incentivare l'adozione di tecniche di riduzione delle emissioni di zolfo con la migliore redditivita' possibile. 7. Le Parti al presente Protocollo possono, durante una sessione dell'Organo esecutivo, in conformita' con le regole e le condizioni che l'Organo esecutivo definira' ed adottera', decidere se due Parti o piu' possono adempiere in comune ai loro obblighi stabiliti all'annesso II. Tali regole e condizioni devono garantire l'esecuzione degli obblighi enunciati al paragrafo 2 di cui sopra e inoltre promuovere la realizzazione degli obiettivi ambientali enunciati al paragrafo 1 di cui sopra. 8. Le Parti, con riserva dei risultati del primo esame di cui all'articolo 8, ed al massimo un anno dopo il completamento di detto esame, intraprendono negoziati circa i nuovi obblighi da assumere per ridurre le emissioni.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art2 · fonte su Normattiva