[1]Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche¨ al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia.
[2]Le Alte parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, Considerando che, divenendo membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia; Hanno convenuto quanto segue:
[3]Articolo 1
[4]La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:
- a)alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata "Convenzione del 1980", quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante: la Convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata "Convenzione del 1984", relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali; la Convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata "Convenzione del 1992", relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- b)al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "Primo protocollo del 1988", relativo all'interpretazione, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- c)al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato "Secondo protocollo del 1988", che attribuisce alla Corte di Giustizia delle Comunita' europee alcune competenze per l'interpretazione della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
Testo vigente dal 31 ottobre 2001
