1. La presente Convenzione entrera' in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. 2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 31 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-08;393~convenzione-art6 · fonte su Normattiva