[1]1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
[2]2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
[3]3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
