[1]1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

[2]2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

[3]3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art25 · fonte su Normattiva