• 1)La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
  • 2)I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
  • 3)Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo te disposizioni di quest'ultimo Accordo,

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art23 · fonte su Normattiva