[1]1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.
[2]2. L'autorizzazione e' rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente.
[3]3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti Contraenti.
[4]4. L'Autorita' competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
[5]5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
[6]6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
