[1]1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo e' necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente.

[2]2. L' autorizzazione e' rilasciata all' impresa in base a domanda indirizzata all'Autorita' competente della Parte Contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

[3]3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalita' del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti.

[4]4. L'Autorita' competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all' Autorita' competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.

[5]5. L'Autorita' competente dell'altra Parte comunichera' le proprie determinazioni per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

[6]6. Dopo aver ricevuto il parete favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorita' del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;395~accordo-art12 · fonte su Normattiva