[1]1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

[2]2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;396~accordo-art17 · fonte su Normattiva