[1]1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
[2]2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
