1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima. 2. Per le violazione delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorita' della l'arte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Testo vigente dal 16 giugno 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-05-27;103~accordo-art17 · fonte su Normattiva