I documenti contabili comprenderanno, per ogni area di bilancio materie, le seguenti scritture:

  • a)ogni variazione di inventario, in modo da permettere in qualsiasi momento una determinazione dell'inventario contabile;
  • b)tutti i risultati delle misurazioni usati per determinare l'inventario fisico;
  • c)tutti gli aggiustamenti e le correzioni apportate nei confronti delle variazioni d'inventario, gli inventari contabili e gli inventari fisici.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art56 · fonte su Normattiva