I rapporti di bilancio materie conterranno le seguenti scritture, salvo diverso accordo fra l'Agenzia e la Comunita':

  • a)inventario fisico iniziale;
  • b)variazioni d'inventario (prima aumenti, quindi diminuzioni);
  • c)inventario contabile finale;
  • d)differenze mittente/destinatario;
  • e)inventario contabile, finale aggiustato;
  • f)inventario fisico finale;
  • g)materie non contabilizzate. Una dichiarazione dell'inventario fisico, nel quale tutte le partite figurino separatamente e dove per ogni partita sia specificata l'identificazione delle materie, e i dati relativi alla partita, sara' allegata a ciascun rapporto di bilancio materie.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art67 · fonte del testo