[1]Le Parti garantiranno la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito delle attivita' di cooperazione svolte nel quadro del presente Accordo secondo le rispettive legislazioni nazionali.

[2]Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa non saranno usate a danno degli interessi delle Partii.

[3]Le Parti si impegnano a non trasferire a Paesi terzi, nonche' a persone giuridiche e fisiche, le informazioni ottenute nel corso della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa senza preventiva approvazione scritta della Parte che ha reso disponibile tale informazione.

[4]Le informazioni classificate che possono essere scambiate da soggetti che rappresentano gli interessi delle Parti nell'ambito del presente Accordo saranno altresi' protette in base a quanto previsto dal presente articolo.

[5]Le misure per la tutela delle informazioni classificate, per reciproco consenso delle Parti, saranno definite da accordi separati.

Testo vigente dal 4 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;398~accordo-art9 · fonte su Normattiva