Art. 6 (Convenzione)
Durante l'esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell'Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorita' e cioe', per la Svizzera dall'Ufficio federale delle strade e arginature, per l'Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma.
Testo vigente dal 12 giugno 1976
