Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorita'. Gli orari, approvati dall'autorita' nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validita' degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.

Testo vigente dal 12 febbraio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-01-20;19~convenzione-art12 · fonte su Normattiva