- 1)Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - hai un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore.
- 2)La protezione stabilita dall'alinea precedente puo' essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore ammetta tale protezione e nella misura consentita dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta.
- 3)Le modalita' di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.
Testo vigente dal 2 agosto 1978
