1. Per quel che concerne le opere d'arte originali e i manoscritti originali di scrittori e compositori, l'autore - o, dopo la sua morte, le persone od istituzioni legittimate secondo la legislazione nazionale - ha un diritto inalienabile alla cointeressenza in qualsiasi operazione di vendita di cui l'opera sia oggetto dopo la prima cessione effettuata dall'autore. 2. La protezione stabilita all'alinea precedente puo' essere invocata in ciascun Paese dell'Unione, ma solo ove la legislazione nazionale dell'autore lo consenta e nella misura ammessa dalla legislazione del Paese dove essa e' richiesta. 3. Le modalita' di riscossione e l'ammontare dei diritti sono determinati da ciascuna legislazione nazionale.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
