Sono protetti in forza della presente Convenzione, anche se le condizioni previste dall'articolo 3 non risultano adempiute:

  • a)gli autori di opere cinematografiche, il cui produttore abbia sede o residenza abituale in uno dei Paesi dell'Unione;
  • b)gli autori di opere di architettura edificate in un Paese dell'Unione o di opere delle arti grafiche e plastiche incorporate in uno stabile situato in un Paese dell'Unione.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art4 · fonte su Normattiva