1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera eventualmente adattata o riprodotta, l'opera cinematografica e' protetta come un'opera originale. Il titolare del diritto d'autore sull'opera cinematografica gode degli stessi diritti dell'autore di un'opera originale, inclusi i diritti contemplati nell'articolo precedente. 2. a) Spetta alla legislazione del Paese dove la protezione e' richiesta di stabilire i titolari del diritto d'autore sull'opera cinematografica.

  • b)Tuttavia, nei Paesi dell'Unione la cui legislazione comprende fra i titolari gli autori di contributi alla realizzazione dell'opera cinematografica, questi, se si sono impegnati a fornire tali contributi, non potranno, salvo stipulazione contraria o particolare, opporsi alla riproduzione, alla messa in circolazione, alla rappresentazione ed esecuzione pubblica, alla trasmissione per filo al pubblico, alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico, all'aggiunta di sottotitoli e al doppiaggio dei testi dell'opera cinematografica.
  • c)Spetta alla legislazione del Paese dell'Unione dove il produttore dell'opera cinematografica ha sede o residenza abituale di stabilire se, per l'applicazione del comma b), il suddetto impegno debba rivestire la forma del contratto scritto o d'altro equivalente atto scritto. E' tuttavia riservata alla legislazione del Paese dell'Unione dove la protezione e' richiesta la facolta' di esigere che questo impegno sia un contratto scritto o altro atto scritto equivalente. I Paesi che fanno uso di questa facolta' dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.
  • d)Per "stipulazione contraria o particolare", devesi intendere qualsiasi condizione restrittiva contemplata in detto impegno. 3. Tranne diversa norma della legislazione nazionale, le disposizioni dell'alinea 2 b) non sono applicabili agli autori di scenari, dialoghi ed opere musicali, creati per la realizzazione dell'opera cinematografica, ne' al realizzatore principale di essa. Tuttavia, i Paesi dell'Unione la cui legislazione non prevede l'applicazione dell'alinea 2 b) al predetto realizzatore, dovranno notificarlo al Direttore generale mediante una dichiarazione scritta ch'egli comunichera' senza indugio a tutti gli altri Paesi dell'Unione.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;424~art14bis · fonte su Normattiva