Le disposizioni dell'articolo precedente sono del pari applicabili quando il diritto d'autore spetta in comune ai collaboratori di una opera, con la riserva che i termini successivi alla morta dell'autore vano computati dalla data della morta dell'ultimo collaboratore superstite.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;399~art7bis · fonte su Normattiva