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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, concernente temporanee maggiori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria, con la seguente modificazione: all'art. 1, primo comma, alle parole «31 dicembre 1929» sostituire le parole «31 marzo 1930».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 16 gennaio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Ciano.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 gennaio 1930 al 16 dicembre 2009
