[1]I. Questo Accordo entrera' in vigore non appena entrambe le Parti si saranno scambiate una nota scritta contenente l'informazione che tutte le misure nazionali necessarie a questo fine sono state soddisfatte. II. Possibili consultazioni riguardanti modifiche di questo Accordo verranno prese in considerazione dietro richiesta dell'InCE o della Repubblica Italiana. III. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo illimitato di tempo, con l'intesa, tuttavia, che entrambe le parti' avranno diritto di porvi fine entro dodici (12) mesi con una nota scritta all'altra Parte. IV. Il presente Accordo cessera' di essere in vigore:

  • a)mediante reciproco consenso dell'InCE e della Repubblica Italiana;
  • b)ove il SE-InCE venisse trasferito fuori dal territorio italiano.

[2]Fatto a Vienna il 29 maggio 2009 in due originali, in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi ugualmente autentici. In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[3]Per la Repubblica Italiana Per la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art15 · fonte su Normattiva