[1]Entrata in vigore

[2](1) Il presente Accordo sara' ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore simultaneamente all'acquisto di efficacia dell'Intesa amministrativa di cui all'articolo 19, il primo giorno del secondo mese dopo lo scambio dei relativi atti di ratifica. (3) Il presente Accordo potra' essere denunciato da uno Stato contraente e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica. (4) In caso di denuncia del presente Accordo:

  • a)i diritti acquisiti saranno mantenuti secondo le disposizioni del presente Accordo;
  • b)tutte le procedure in corso per il riconoscimento dei diritti saranno concluse secondo le disposizioni del presente Accordo;
  • c)i diritti in corso di acquisizione saranno riconosciuti secondo accordi da stipularsi tra i due Stati contraenti. Fatto il 6 febbraio 2024 a Roma, in duplice originale, ciascuno in lingua italiana e in lingua albanese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art31 · fonte su Normattiva