I. Il SE-InCE, i suoi beni, le entrate e le transazioni saranno esenti da ogni tassazione diretta e dagli obblighi fiscali stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. II. In riferimento alla tassazione indiretta, e in particolare all'imposta sul valore aggiunto, il SE-InCE beneficera' di esenzione per acquisti sostanziali e transazioni a condizioni non meno vantaggiose di quelle garantite dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verra' applicato in conformita' alle leggi nazionali in vigore.

Testo vigente dal 13 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;40~accordo-art8 · fonte su Normattiva