[1]Articolo XI Emendamento all'Articolo XXV (Disposizioni finali)

[2]1. L'Articolo XXV, paragrafo 3, sara' emendato come segue: 3. Le Nazioni Unite hanno il diritto di usare e occupare i Locali assegnati alla Base Logistica delle Nazioni Unite per dieci (10) anni dalla data della firma del Protocollo di emendamento del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e di quelle ad esse relative. Il presente Memorandum d'Intesa potra' essere rescisso tanto dal Governo della Repubblica Italiana quanto dalle Nazioni Unite con preavviso scritto di sessanta (60) mesi.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artxi · fonte su Normattiva