Art. 3 — Clausola di invarianza finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli II, XI, XV, XVI e XVIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
Testo vigente dal 4 maggio 2022
