[1]Articolo X

[2]Comunicazioni e trasporti

[3]Parte XIX: (a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a membri del personale del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. (b) Il Laboratorio avra' diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunita' accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche. (c) Niente in questa Parte sara' interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare. (d) La presente Parte sara' altresi' applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

Testo vigente dal 4 maggio 2022

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