[1]COMUNICAZIONI

[2]1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore. 2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunita' dei corrieri e delle valigie diplomatiche.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art7 · fonte su Normattiva