In deroga all'articolo 26 dello Statuto, il bilancio dell'istituto creato in applicazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale e' alimentato secondo modalita' da fissare in un accordo che sara' concluso conformemente all'articolo 4 del Protocollo concernente la creazione di Scuole europee. Il Consiglio Superiore si accerta che tale accordo comporti disposizioni relative al finanziamento dell'istituto, in particolare da parte dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Testo vigente dal 2 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;400~art3 · fonte su Normattiva