CONVENZIONE RECANTE STATUTO DELLE SCUOLE EUROPEE PREAMBOLO Le ALTI PARTI CONTRAENTI, MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, E LE COMUNITA' EUROPEE, in appresso denominate "Parti contraenti", considerando che ai fini dell'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee, onde garantire il buon funzionamento delle Istituzioni europee, sono stati creati, fin dal 1957, istituti d'istruzione denominati "Scuole europee"; considerando che le Comunita' europee si preoccupano di assicurare l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti e contribuiscono a tale scopo al bilancio delle Scuole europee; considerando che le Scuole europee costituiscono un sistema "sui generis"; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunita' europee nel pieno rispetto della responsabilita' degli Stati membri in materia di contenuti dell'insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonche' della loro diversita' culturale e linguistica; considerando che occorre: - consolidare lo statuto della Scuola europea adottato nel 1957 per tener conto di tutti i testi pertinenti adottati dalle parti contraenti; - adattarlo tenendo conto dell'evoluzione delle Comunita' europee; - modificare le modalita' decisionali in seno agli organi delle Scuole; - tener conto dell'esperienza acquisita nel funzionamento delle Scuole; - garantire un'adeguata tutela giuridica del personale docente e delle altre persone contemplate dal presente statuto contro gli atti del Consiglio superiore o del Consiglio di amministrazione; istituire a tal fine una camera dei ricorsi ed attribuire a quest'ultima competenze rigorosamente definite; - che la competenza della Camera dei ricorsi lasci impregiudicata la competenza dei tribunali nazionali per quanto riguarda la responsabilita' civile e penale; considerando che, sulla base del protocollo addizionale del 15 dicembre 1975, e' stata aperta a Monaco una scuola ai fini dell'insegnamento in comune dei figli dei dipendenti dell'Organizzazione Europea dei Brevetti, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI: ARTICOLO 1 La presente convenzione stabilisce lo statuto delle Scuole europee (in appresso denominate "Scuole"). Scopo delle Scuole e' l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunita' europee. Oltre ai ragazzi cui si applicano gli accordi previsti agli articoli 28 e 29, altri allievi possono beneficiare dell'insegnamento impartito dalle Scuole entro i limiti fissati dal Consiglio superiore. Le Scuole sono elencate nell'allegato I, che puo' essere adeguato dal Consiglio superiore in funzione delle decisioni che saranno prese a norma degli articoli 2, 28 e 31.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art1 · fonte su Normattiva