1. La Convenzione relativa al servizio militare conclusa il 28 dicembre 1953 tra la Francia e l'Italia cessera' di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 2. Tuttavia, i doppi cittadini i quali, in virtu' della Convenzione del 1953, avranno sottoscritto, anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione, una dichiarazione di opzione per l'adempimento dei loro obblighi militari in uno o l'altro Stato, conserveranno i benefici di detta opzione.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art20 · fonte su Normattiva