I doppi cittadini che hanno adempiuto ai loro obblighi del servizio militare di leva in uno dei due Stati, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 6, saranno sottoposti in questo Stato agli obblighi del militare in congedo, previsti per i propri cittadini.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;401~art8 · fonte su Normattiva