Ai dipendenti civili dello Stato impiegati nel quadro delle attivita' ispettive di carattere militare previste dal trattato di cui all'articolo 1, si applicano, in caso di decesso causato da incidente di volo con aeromobili o a seguito di evento violento nell'adempimento del servizio, rispettivamente, le norme di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1981, n. 280, e quelle di cui all'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modifiche ed integrazioni.
Testo vigente dal 24 dicembre 1991
