All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;403~art4 · fonte su Normattiva