Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
Art. 6 (Convenzione)
[1]della Conferenza delle Alpi
[2]La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonche' dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
- a)Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformita' con la procedura di cui all'articolo 10.
- b)Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonche' le loro modifiche in conformita' con la procedura di cui all'articolo 11.
- c)Adotta il proprio regolamento interno.
- d)Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
- e)Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
- f)Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
- g)Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonche' delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
- h)Assicura l'espletamento delle necessarie attivita' di segretariato.
Testo vigente dal 8 novembre 1999
