[1]della Conferenza delle Alpi

[2]La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonche' dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

  • a)Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformita' con la procedura di cui all'articolo 10.
  • b)Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonche' le loro modifiche in conformita' con la procedura di cui all'articolo 11.
  • c)Adotta il proprio regolamento interno.
  • d)Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
  • e)Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
  • f)Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
  • g)Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonche' delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
  • h)Assicura l'espletamento delle necessarie attivita' di segretariato.

Testo vigente dal 8 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-14;403~convenzione-art6 · fonte su Normattiva