1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto. 2. La Commissione Mista, prevista dall'articolo 28, potra' proporre all'esame degli organi competenti le facilitazioni di carattere fiscale che siano consentite dalla legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
