- 1)I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
- 2)La Commissione Mista potra' proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.
Testo vigente dal 16 giugno 2005
