1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, gia' importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, nell'osservanza delle formalita' doganali previste dalla vigente legislazione dei Paesi delle Parti Contraenti. 2. Per le parti sostituite e non riesportate e' dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese della temporanea importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
