1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio ufficiale vigente il giorno dei pagamenti stessi. 2. I trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi previo assolvimento degli obblighi fiscali.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
