restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio del Paese dell'altra Parte Contraente, l'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo e' immatricolato decide su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

  • 1)diffida;
  • 2)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove e' stata commessa l'infrazione;
  • 3)revoca dell'autorizzazione ad effettuare il trasporto di merci o viaggiatori nel Paese dove e' stata commessa l'infrazione.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art26 · fonte su Normattiva