1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. I vettori che effettuano tali servizi sono obbligati a prelevare e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite, salvo le circostanze riportate nell'Articolo 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;404~accordo-art3 · fonte su Normattiva