1. Agli effetti del presente Accordo e' considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati. 2. I vettori che effettuano tali servizi sono obbligati a prelevare e a depositare viaggiatori ai capolinea e nelle altre localita' stabilite, salvo le circostanze riportate nell'Articolo 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 9 novembre 1999
